sabato 17 dicembre 2011

venerdì 16 dicembre 2011

Nella ruga del tempo ...: FRUTTO ACERBO

Nella ruga del tempo ...: FRUTTO ACERBO: Poesia pubblicata all'interno dell'agenda letteraria 2012 della casa editrice Pagine.  Vorrei che il petto non si gonfiasse e si sgonf...

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Le poesie di Emilio (poeta di strada): Silenzio astrale

Le poesie di Emilio (poeta di strada): Silenzio astrale: Stanno qui le mie eterne ragioni affossate nell'oscurita' della mente mute nell'ascolto del silenzio astrale che infligge il dramma infini...

mercoledì 30 novembre 2011

IL SILENZIO


Incontrarsi senza conoscersi
in una tarda sera d'agosto
davanti al vecchio fondaco.

Perfetta sintesi un tempo
di uomo-carretto-cavallo
e per tetto
strisce di luna 
e spizzichi di stelle
tra le tegole
e travi sconnesse.


Un rombo sordo
e poi lo scoppio
a fare tremare la terra
che zittisce

gatti in amore sui tetti
e tutto copre
ed annulla.

Come nell'occhio del ciclone
in cui  anche la stessa paura
il silenzio sospende.



Da " Lanterna sul mondo" di calogero restivo
Ed. EraNOVA   Editrice

IL Silenzio

Incontrarsi senza conoscersi
in una tarda sera d'agosto
davanti al vecchio fondaco.

Perfetta sintesi un tempo
di uomo-carretto-cavallo
e per tetto
strisce di luna
e spizzichi di stelle
tra le tegole
e travi sconnesse.

Un rombo sordo
e poi lo scoppio
a far tremare la terra
che zittisce
gatti in amore sui tetti
e tutto copre

e annulla.

Come nell'occhio del ciclone
in cui anche la paura stessa
il silenzio sospende.

da "Lanterna sul mondo" di calogero restivo
Ed Eranova Editrice

domenica 20 novembre 2011

BraviAutori.it - il portale visual-letterario

BraviAutori.it - il portale visual-letterario: BraviAutori.it - il portale visual-letterario - http://www.BraviAutori.it/ - il portale visual-letterario. Questo sito offre la possibilita agli autori di inserire le proprie opere in qualsiasi formato (testi, immagini, audio e brevi video). Il sistema funziona con l'integrazione di un database molto dinamico che gestisce numerose statistiche indicizzate, commenti dei lettori, un comodo segnalibro, un forum, una chat, un correttore di testi, la possibilita di creare una propria pagina web con link statico e un programma online per la scrittura collaborativa (come Wiki o Knoll), messaggistica immediata tipo messenger o tramite messaggi privati... e tanto altro!

giovedì 17 novembre 2011

BraviAutori.it - il portale visual-letterario

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sabato 29 ottobre 2011

CriticaMente: Ungaretti, "Lucca"

CriticaMente: Ungaretti, "Lucca": di Francesco Barresi (ruutura@hotmail.it) A casa mia, in Egitto, dopo cena, recitato il rosario, mia madre ci parlava di questi post...

mercoledì 14 settembre 2011

C'è un tempo

C'è un tempo per la fine
ed il principio
un tempo per nascere
e morire
un tempo per il giorno
e per la notte
un tempo per le favole
e gli inganni
ma quando il tempo
le illusioni farsi realtà?

E i sogni
resistere ai risvegli?

C'è un tempo
tra il nascere e morire
solo per pascere incertezze?

 Anno 1964

Da "Primi voli" di calogero restivo

Ed. Il mio libro.it

domenica 17 luglio 2011

I segreti della casta di Montecitorio: Auto blu e scorta per tutti! ecco il segreto di co...

I segreti della casta di Montecitorio: Auto blu e scorta per tutti! ecco il segreto di co...: "Quando vedete un autoblu che sfreccia a sirene spiegate, sappiate che a volte dentro c'è solo una signora che va a fare la spesa o accompagn..."

I segreti della casta di Montecitorio: La poco "onorevole" scorta armata per portare la m...

I segreti della casta di Montecitorio: La poco "onorevole" scorta armata per portare la m...: "Nel mentre il padrone-deputato svolge le sue interminabili recite teatrali (leggasi incontri pubblici), mi capitava a volte di chiacchierare..."

I segreti della casta di Montecitorio: indovinello

I segreti della casta di Montecitorio: indovinello: "indovina-indovinello: i 9 barbieri che lavorano nella barberia di montecitorio, guadagnando 11.000 euro al mese sudati tagliando in media 2 ..."

I segreti della casta di Montecitorio: i misteriosi ladri che si aggirano nel Transatlant...

I segreti della casta di Montecitorio: i misteriosi ladri che si aggirano nel Transatlant...: "poliziotti di servizio presso l'ufficio di polizia all'interno di Palazzo Montecitorio ci sono ormai abituati.Ogni giorno c'è sempre un depu..."

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I segreti della casta di Montecitorio: I noti ladri che si aggirano a Palazzo Marini, sed...: "Palazzo Marini, piazza San Silvestro, Roma. Qui di ladri non ce ne sono tanti, ma uno solo, che però risulta molto più scaltro dei tanti par..."

I segreti della casta di Montecitorio: Le condizioni tariffarie esclusive della TIM per i...

I segreti della casta di Montecitorio: Le condizioni tariffarie esclusive della TIM per i...: "Questo invece sono le condizioni tariffarie riservate per i deputati!!sono del 2008, oggi sono ancora più vantaggiose! Anche qui, mica posso..."

I segreti della casta di Montecitorio: non solo per loro: come far viaggiare gratis anche...

I segreti della casta di Montecitorio: non solo per loro: come far viaggiare gratis anche...: "C'è un agenzia di viaggio all'interno di montecitorio, alla quale tutti i deputati si rivolgono per fare qualsiasi biglietto aereo (naturalm..."

I segreti della casta di Montecitorio: non solo per loro: come far viaggiare gratis anche...

I segreti della casta di Montecitorio: non solo per loro: come far viaggiare gratis anche...: "C'è un agenzia di viaggio all'interno di montecitorio, alla quale tutti i deputati si rivolgono per fare qualsiasi biglietto aereo (naturalm..."

venerdì 15 luglio 2011

Attenti! Riposo!


A me non piace marciare

ma camminare
sostare o andare
per paesi e campagne
o nei boschi
per pascere pensieri
o allevare illusioni.

Parlare con la gente
del sole che brucia l'erba
appena nata
e rende sterili i raccolti.

Stupire gli amici
con racconti di sogni strani
o di avventure immaginarie
ma senza accadimenti.

O disteso sui prati
ascoltare il lavorio del seme
che con dolore frange la zolla
e partorisce virgulti
che domani
forse saranno giganti.

Da "La lanterna sul mondo" di calogero restivo
Ed: Eranova Editrice.

mercoledì 13 luglio 2011

PROFUMO D' OLEANDRO

Con ansia
-ladri nella notte-
assaporiamo
scampoli di eternità:
il tempo non concede di più
su questo letto
che sa di profumo
dolce-amaro di oleandro.

Tu rinnovi litanie e canti
sospirati a fil di labbra
al tempo che sordo
bussa alla finestra
assieme a questo sole
che pesa addosso
come un vecchio pastrano.

" Ci saranno ancora
speranze da spendere
sull'altare
dei destini assegnati?
ci chiediamo
ed incuranti di risposte
che tardano a venire
corriamo incontro al domani
naufrago nella tempesta
impavido e corrivo
che intravede
agli ultimi orizzonti
oasi di calma e di palmizi.

Da " La Lanterna sul mondo " di calogero restivo
Ed. Eranova Editrice


martedì 5 luglio 2011

SOLO PAROLE

I poeti non hanno tempo
non hanno età.

I poeti non hanno pietre
nè strumenti per lavorarle.

I poeti non hanno colori
ne tavolozze ne tele
per dipingere tramonti
accesi di rossi travolgenti
nelle sere d'estate
o grigi scuri
nei giorni di bufera.

Isola sono i poeti
passano tra la gente
silenziosi e leggeri
come le ombre.

Non hanno gesti i poeti
quasi non-sono
ma esistono
quando lontano dalla gente
compongono versi

parole
che si affannano
ad imprimere sulla carta
appena partorite

campanelli di suoni
per lievitare i silenzi.

Da "La lanterna sul mondo" di calogero restivo
Ed. Eranova Bancheri Editrice.

































































+

giovedì 2 giugno 2011

Com'erano verdi...

Il mio era un vecchio cuore
provato da tante delusioni
ma vergine di amori veri
un vecchio cuore
vestito a nuovo
per un giorno di festa.

Com'erano verdi di foglie
i rami di pesco in giardino
ricordo
e le tue labbra rosse di baci
abbozzati nella corsa
come le rondini
che imbeccano i piccoli in volo
e ripartono.

Da " Primi voi" di calogero restivo
Ed. Il mio libro.it

martedì 31 maggio 2011

Blog di Calogero Restivo: Vorrei piangere

Blog di Calogero Restivo: Vorrei piangere: "Ora che neve ammanta la tua terra e gli alberi piangono l'agonia lenta e poi la fine dell'estate tua madre forse prepara la legna per aspe..."

Vorrei piangere



Ora che neve ammanta la tua terra
e gli alberi piangono
l'agonia lenta
e poi la fine dell'estate
tua madre forse
prepara la legna
per aspettare insieme
il tempo buono.

Non so chi eri.

Avevi negli occhi
sapori di terre lontane
ed una parlata straniera?

Eri venuto in terra di conquista
marciando col passo sicuro
dei nordici invincibili dei
segnati dal destino
o amante della libertà
a scrollarci di dosso
il giogo del servaggio?

Solo una croce di te resta.

Vorrei piangere
sulla tua giovane morte
o appendere corone di parole
alla tua memoria
come fanno i poeti
per prolungare
la tua breve eternità,
ma non conosco il tuo nome.

Da "Primi voli" di calogero restivo ed. Il mio libro. it

domenica 29 maggio 2011

Parole

Le parole non sono pietre
con cui innalzare muri
ed erigere case.

Le parole costruiscono
castelli immaginari
o di sabbia
come quelli dei bambini
sulla risacca:
la prima onda
smossa da un alito di vento
li cancella.

Da "La lanterna sul mondo" di calogero restivo
Edzioni . Eranova Editrice



mercoledì 6 aprile 2011

CriticaMente: La luna è nuda

CriticaMente: La luna è nuda: "di Ledi Shirley Cavalcante (ledishirleycavalcante@gmail.com) A Leo. Saudade Vorrei sentire la voce di sempre, il tuo sguardo distratto c..."

martedì 29 marzo 2011

Talento Letterario: Eugenio Montale - Portami il girasole

Talento Letterario: Eugenio Montale - Portami il girasole: "Portami il girasole ch'io lo trapiantinel mio terreno bruciato dal salino,e mostri tutto il giorno agli azzurri specchiantidel cielo l'ansie..."

Talento Letterario: Eduardo De Filippo - 'O culore d'e pparole

Talento Letterario: Eduardo De Filippo - 'O culore d'e pparole: "Quant’è bello ‘o culore d’e pparolee che festa addiventa nu foglietto,nu piezzo ‘e carta -nu’ importa si è stracciatoe po’ azzeccato -e si è..."

Talento Letterario: Sandro Penna - Favola

Talento Letterario: Sandro Penna - Favola: "In un salone in cui gridano gli ori- sorpresi dalla luce dell'aprile -un re ascolta cento e cento prìncipi."

Talento Letterario: Alda Merini - Vuoto d'amore

Talento Letterario: Alda Merini - Vuoto d'amore: "Lascio a te queste impronte sulla terratenere dolci, che si possa dire:qui è passata una gemma o una tempesta,"

Talento Letterario: Boris Pasternak - In ogni cosa ho voglia di arriva...

Talento Letterario: Boris Pasternak - In ogni cosa ho voglia di arriva...: "In ogni cosa ho voglia di arrivaresino alla sostanza.Nel lavoro, cercando la mia strada,nel tumulto del cuore."

Talento Letterario: Raymond Carver - Mia moglie

Talento Letterario: Raymond Carver - Mia moglie: "March Chagall - Al crepuscolo Mia moglie è scomparsa insieme ai suoi vestiti. Si è lasciata dietro due paia di calze di nylon e ..."

venerdì 11 marzo 2011

Blog di Calogero Restivo: Sera di luglio

Blog di Calogero Restivo: Sera di luglio: "Non partivoquella sera di lugliofuggivola solitudine e il silenzioe la paura di domani incerti. Non ho dimenticatoil dirupo 'La Guardia'il c..."

Sera di luglio

  • Non partivo
  • quella sera di luglio
  • fuggivo
  • la solitudine e il silenzio
  • e la paura di domani incerti.

  • Non ho dimenticato
  • il dirupo "La Guardia"
  • il cicaleccio
  • di donne in gramaglie
  • in fila ad attingere l'acqua
  • ed il suono di rotte" lancene".

  • Ora è luglio di rughe
  • e di capelli bianchi
  • e fuggo ancora
  • la solitudine e il silenzio
  • e la paura dei domani
  • il tempo
  • i passi ha reso
  • ancora più incerti
Da " Sogni e risvegli" di calogero restivo ed.Il mio libro.it

giovedì 10 marzo 2011

lunedì 7 marzo 2011

Blog di Calogero Restivo: Largo a nuove voci

Blog di Calogero Restivo: Largo a nuove voci: "Nuove voci Il blog di Calogero Restivo apre a ' NUOVE VOCI ' e si rivolge a chi nasconde nei cassetti una poesia , o ne scrive di..."

Largo a nuove voci

Nuove voci

Il blog di Calogero Restivo apre a " NUOVE VOCI " e si rivolge a chi
nasconde nei cassetti una poesia , un racconto breve o soltanto un aneddoto,una notizia simpatica o curiosa e che può interessare un vasto pubblico.
Il blog di Calogero Restivo farà da vetrina al materiale che vorrete inviarci.
Come raggiungerci: blogdicalogerorestivo.blogspot.com
pagina facebook di Calogero Restivo(note o messaggi)
calogero.restivo@gmail.com
pagina di: calogero restivo su twitter

domenica 6 marzo 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana: "Abbiamo finito di pubblicare tutti gli articoli della nostra C O S T I T U Z I O N E..."

La Costituzione della Repubblica Italiana

Abbiamo finito di pubblicare tutti gli articoli della nostra

C O S T I T U Z I O N E

E' ricompensa al compito che ci eravamo assegnato
l'augurio di essere riusciti a fare, attraverso la debita presa
di coscienza, almeno di una sola persona un cittadino più libero
perchè più consapevole dei propri diritti e dei propri doveri.


sabato 5 marzo 2011

Personas for Firefox | Unrestricted Imagination

Personas for Firefox | Unrestricted Imagination

Blog di Calogero Restivo: SENZA NOME Lo guardi perplessol'estraneovenuto a s...

Blog di Calogero Restivo: SENZA NOME
Lo guardi perplessol'estraneovenuto a s...
: "SENZA NOME Lo guardi perplessol'estraneovenuto a scombussolareil monotono di ogni giorno. Non ha nomené etàha solo l'incarnatodi vecchia fot..."
SENZA NOME

Lo guardi perplesso
l'estraneo
venuto a scombussolare
il monotono di ogni giorno.

Non ha nome
né età
ha solo l'incarnato
di vecchia foto
scovata in fondo ai cassetti.

Lo sguardo confuso
dal nuovo
di luci violente
e gli occhi arrossati
di chi
insonni passa le notti.

Vien voglia di girasi
e parlare all'intruso
ma l'inquietudine ti assale
e ti trasforma
in statua di indecisioni.

Quella maschera
mappata di rughe
infarinata di peli bianchi
ora ride.

Ride.
Sei tu l'estraneo.
TRA IL SUD E IL NORD

Tra il sud e il nord
v'è solo speranza che si sbreccia
sul monotono tran tran delle rotaie
ed occhi febbrili di bambini
aperti su un deserto d'ignoto.

Ed il ritorno
sempre
ha gesti lenti di condannati.

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.138...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.138...: "Art. 138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successi..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.138/139

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi,e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione
da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

venerdì 4 marzo 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.136...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.136...: "Art.136 Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forma di legge, la nor..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.136/137

Art.136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge
o di un atto avente forma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, le garanzie di indipendenza
dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.

giovedì 3 marzo 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.134...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.134...: "Art. 134 La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.134/135

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni,

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri, a norma
di Costituzione.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dai Presidenti della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune
e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni ordinarie ed amministrative
, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni di esercizio.

La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le
norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente eleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e
con ogni carica o ufficio indicato dalla legge.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri.
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore.

mercoledì 2 marzo 2011

Racalmuto 2009 - Piccola Grande Italia

Parlavo con le stelle

Tu non lo sai
ma un tempo
quando bambino
per i campi
che non avevano strade
nè semafori
correvo
parlavo con le stelle
nelle sere d'estate.

M'era amica la luna
vergine intatta
che a volte arrossendo
mi guardava sognante
ma nascondeva sempre
l'altra faccia.

Compagni di gioco
anche le fate
quando i bambini
li portava la cicogna.

Ora i tramonti
sono salti senza rete
da alti trampolini
ed attese di albe
anche livide di nebbia
e venti di tempesta
che vincano con la luce
le incertezze.

Da " Sogni e risvegli" Ed. Il mio libro.it



Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.132/...

Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.132/...: "Art. 132 Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione d..."

-La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.132/133

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, senti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e le istituzione di nuove Provincie
nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei
Comuni, senta la stessa Regione.

La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

martedì 1 marzo 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.130...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.130...: "Art. 130 Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata,..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.130/131

Art. 130

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella
forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli- Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia- Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

lunedì 28 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.127...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.127...: "Art. 127 Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del ..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.127/128/129

Art. 127

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario
che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali
o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato
per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella
di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte
decide di chi sia la competenza.

Art. 128

Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati
da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

Art. 129

Le Provincie ei Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale
e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

domenica 27 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Re...

Blog di Calogero Restivo: Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Re...: "Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.121/...: 'Art.121 Sono organi della Regione: il Consiglio re..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.124/125/126

Art. 124

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo stato e le coordina
con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 125

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato,
in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito,
al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da leggi della Repubblica. Possono isituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Il Consiglio Regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo
di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o
violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della REPUBBLICA.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili,
da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

sabato 26 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.121/...

Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.121/...: "Art.121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le..."

-La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.121/122/123

Art.121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alla Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

IL Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Art. 122

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad
una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i
propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra
i suoi componenti.

Art. 123

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della
Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del refendum su leggi
e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, ed è approvato con legge delle Repubblica.

venerdì 25 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art118/...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art118/...: "Art.118 Spettano alla Regine le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclu..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art118/119/120

Art.118

Spettano alla Regine le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono
essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle provincie,ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, valendosi dei loro uffici.

Art. 119

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti
da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato,delle
Provincie e dei Comuni.

Alle Regioni sono tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite
con leggi della Repubblica.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
fra le regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

giovedì 24 febbraio 2011

Come posso fare in modo che il mio blog venga caricato più rapidamente?

Come posso fare in modo che il mio blog venga caricato più rapidamente?

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.117...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.117...: "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.117

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano
in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
Circoscrizioni comunali;
Polizia locale urbana e rurale;
Fiere e mercati;
Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
Musei e biblioteche di enti locali;
Urbanistica;
Turismo e industria alberghiera;
Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
Navigazione e porti lacuali;
Acque minerali e termali;
Cave e torbiere;
Caccia;
Pesca nelle acque interne;
Agricoltura e foreste;
Artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.

Agrigento Tempio della Concordia

mercoledì 23 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.114/115/116

Art.114

La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.

Art. 115

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati nella Costituzione.

Art. 116

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino Alto Adige, al Friuli- Venezia Giulia
e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

REGALPETRA LIBERA ((( blog Racalmuto))): Il poeta racalmutese Calogero Restivo, vive a Cata...

REGALPETRA LIBERA ((( blog Racalmuto))): Il poeta racalmutese Calogero Restivo, vive a Cata...: "Abbiamo incontrato un amico speciale. Il poeta racalmutese che vive a Catania. E' Calogero Restivo, nato a Racalmu..."

martedì 22 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.11/1...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.11/1...: "Art.111 Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provve..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.11/112/113

Art.111

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso
in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art.113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

lunedì 21 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art108/...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art108/...: "Art.108 Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art108/109/110

Art.108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano alla
amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della pulizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relati alla giustizia.

domenica 20 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.105...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.105...: "Art. 105 Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell' ordinamento giudiziario, le assunzioni..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.105/106/107

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell' ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull' ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni
di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.

sabato 19 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.103...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.103...: "Art. 103 Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confron..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.103/104

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche
dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i
reati militari commessi da appartenenti alle forze armate..

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento
in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
immediatamente eleggibili.

Non posso, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

venerdì 18 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.101...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.101...: "Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. ..."

Blog di Calogero Restivo: Nascita del Tricolore, la storia del nostro vessil...

Blog di Calogero Restivo: Nascita del Tricolore, la storia del nostro vessil...: "Nascita del Tricolore, la storia del nostro vessillo nazionale - Sapere.it"

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.101/102

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull' ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.

Nascita del Tricolore, la storia del nostro vessillo nazionale - Sapere.it

Nascita del Tricolore, la storia del nostro vessillo nazionale - Sapere.it

giovedì 17 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.99/...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.99/...: "Art. 99 Il Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti ..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.99/100

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,
in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo
le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l' iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell' amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei lo componenti di fronte
al Governo.

mercoledì 16 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: Libro di Poesie pubblicato da Calogero Restivo.

Blog di Calogero Restivo: Libro di Poesie pubblicato da Calogero Restivo.

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.99/100


Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto,nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura
che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e
di tutela della giustizia nell' amministrazione.
La Corte dei conti esercita il comtrollo preventivo di leggittimità sugli atti del
Governo, er anvhe quello successivo sulla gestione del bilancio dello Statr. Partecipa
nei casi e nella forma stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordianaria



lunedì 14 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 97/ 98

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l' imparzialità dell' amministrazione.

Nell' ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se
non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Quel pomeriggio di un giorno da satira: Donne, avete fatto piangere la Santanchè, perché?

Quel pomeriggio di un giorno da satira: Donne, avete fatto piangere la Santanchè, perché?: "'Le donne! Prima gli dicono di sì, e poi gli fanno le corna. Ma io non lo tradirò mai!' Santanchè: 'In piazza oggi non una manifestazione ..."

Ultimo libro di Poesie di Calogero Restivo.

Primo Libro di Poesie pubblicato da Calogero Restivo.

Libro di Poesie pubblicato da Calogero Restivo.

Libro di Poesie pubblicato da Calogero Restivo. Comprende le prime composizioni.

Libro di Poesie pubblicato da Calogero Restivo; dedicato alla "sua" Racalmuto.

sabato 12 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 95...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 95...: "Art. 95 Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica ge..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 95/96


Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l' unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all' ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l' organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato
d' accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell' esercizio
delle loro funzioni.


Quel pomeriggio di un giorno da satira: L'ultima foto osé del Berlusca che ci prova pure c...

Quel pomeriggio di un giorno da satira: L'ultima foto osé del Berlusca che ci prova pure c...: "Berlusconi: 'Vedrai, insieme ci divertiremo un mondo!' Storace: 'Sì, ma niente bunga bunga!' Berlusconi, in una lettera inviata a Francesc..."

venerdì 11 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.92/...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.92/...: "Art.92 Il Governo delle Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.92/93/94

Art.92

Il Governo delle Repubblica è composto del presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale .

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d' entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla sua presentazione.

giovedì 10 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.90?...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.90?...: "Art. 90 Il Presidente della Repubblica non è responsabile d..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.90?91


Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell' esercizio delle sue funzioni, tranne che per altro
tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suo membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


mercoledì 9 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. ...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. ...: "Art. 88 Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Pres..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 88/89


Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri




martedì 8 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 8...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 8...: "Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l' unità nazionale. Può inviare messa..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 87



Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta
l' unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alla Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l' autorizzazione delle camere.


lunedì 7 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 8...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 8...: "Art. 85 Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della C..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 85/86

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono porogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica il Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggiore termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione.

domenica 6 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: A Varia

Blog di Calogero Restivo: A Varia: "Tu vuoi operato uno strappo scorrere a ritroso il tempo trascorso ma non dimenticato. Richiamare fasci di luce come in teatro per l' ultim..."

A Varia


Tu vuoi
operato uno strappo
scorrere a ritroso il tempo
trascorso
ma non dimenticato.

Richiamare fasci di luce
come in teatro
per l' ultimo a solo
sul nostro amore
che tu dici risorto.

Ma lo notte
ed il buio
che sempre l' accompagna
non è nel tempo
che uccide le speranze
è in noi.

La luce
ne scopre la desolazione

Da " Rahal Mauth ed altre" volume di poesie
di Calogero Restivo Ed. Il mio libro.it






venerdì 4 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.83/...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.83/...: "Art. 83 IL Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in sedut..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.83/84


Art. 83

IL Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.

All' elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modio che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d' Aosta ha un solo delegato.

L' elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L' ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.

L' assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.




giovedì 3 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.79/8o/81/82

Art.79

L'Amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su
legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta
di delegazione.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L' esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi .
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.

Art.82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata
in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell' autorità giudiziaria.

mercoledì 2 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.76/...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.76/...: "Art. 76 L' esercizio della funzione legislativa non può delegato al Governo se no..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.76/77/78


Art. 76

L' esercizio della funzione legislativa non può delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall' inizio, se non sono converti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari.



lunedì 31 gennaio 2011

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Considerazioni...

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Considerazioni...: "Abbiamo omesso di riportare le variazioni e aggiunte allo Statuto, ritenendo che queste possano interessare solo gli esperti e coloro ..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 73/74/75


A rt. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall' approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l' urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.

Art. 75

E' indetto referendum popolare per deliberare l' abrogazione, totale
o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
approvazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Considerazioni...

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Considerazioni...: "Abbiamo omesso di riportare le variazioni e aggiunte allo Statuto, ritenendo che queste possano interessare solo gli esperti e coloro ..."

Lo Statuto della regione Siciliana Considerazioni finali



Abbiamo omesso di riportare le variazioni e aggiunte
allo Statuto, ritenendo che queste possano interessare solo
gli esperti e coloro che ritengano di approfondire la materia.

domenica 30 gennaio 2011

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...: "Art. 42 1.- L' Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fin..."

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 42 / 43

Art. 42

1.- L' Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici,
restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell' Assemblea
regionale, che avrà luogo, a cura del governo dello Stato, entro tre mesi dalla
approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale
politica dello Stato.

2.- Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di
nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il nemero
dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43

1.- Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall' Alto Commissario
della Siciclia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative
al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè le norme
per l' attuazione del presente Statuto.

sabato 29 gennaio 2011

venerdì 28 gennaio 2011

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Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art 4...: "Art. 41/bis 1.- Le disposizioni relative alla forma di Governo di cui all' articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all' articol..."

Lo Statuto della regione Siciliana Art 41/bis- 41/ter

Art. 41/bis

1.- Le disposizioni relative alla forma di Governo di cui all' articolo 9,
commi primo, secondo e quarto, e all' articolo 10, dopo la loro prima applicazione,
possono essere modificate con legge approvata all' Assemblea regionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.

2.- Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e
diretto, restano ferme le disposizioni d cui all' articolo 9, commi primo, secondo e
quarto e all' articolo 1o.

3.- Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall' Assemblea regionale,
l' Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l' impossibilità
di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni
del Presidente stesso.

Art. 41/ ter

1.- Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento
stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

2.- L' iniziativa appartiene anche all' Assemblea regionale.

3.- I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o
parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all Assemblea
regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

4.- Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte
a referendum nazionale.

giovedì 27 gennaio 2011

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Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 7...: "Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è , secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è , secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

IL REGOLAMENTO STABILISCE PROCEDIMENTI ABBREVIATI per
i disegni di legge dei quali è chiamata l' urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l' approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni,anche permanenti, composte in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento delle sua approvazione definitiva,
il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con solo dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.


martedì 25 gennaio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.70/7...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.70/7...: "Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle d..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.70/71

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.

Art. 71

L' iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l' iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: 39/...

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: 39/...: "Art. 39 1.- Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. ..."

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 39/ 40 /41

Art. 39

1.- Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

2.- Le tariffe doganali per quanto interessa la Regione è relativamente
ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

3.- Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro
agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale
dei prodotti agricoli dell Regione.

Art. 4o

1.- Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato
hanno vigore anche nella Regione.

2.- E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime
vincolistico sulle valute una Camera di compensazione allo scopo di
destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle
esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli
di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41

1.- Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.


lunedì 24 gennaio 2011

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...: "Art. 37 1.- Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la s..."

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 37 / 38

Art. 37

1.- Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede
centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti
e impianti, nell' accertamento dei redditi viene determinata la quota del
reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

2.- L' imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa
dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38

1.- Lo Stato verserà annualmente alla Regione a titolo di solidarietà
nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella
esecuzione di lavori pubblici.

2.- Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei
redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

3.- Si procederà ad una revisione quinquennale della dette assegnazione
con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.


Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 6...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 6...: "Art. 68 I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell' esercizio delle lor..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 68/69

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse e i voti dati nell' esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; nè può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell' atto di commettere un delitto per
il quale è obbligatorio il mandato o l' ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione
un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

domenica 23 gennaio 2011

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...: "Art. 34 1.- I beni immobili, che si trovano n..."

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 34/35 /36


Art. 34

1.- I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in
proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35

1.- Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti
con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36

1.- Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi
patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2.- Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate
dei tabacchi e del lotto.


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Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 6...: "Art.65 La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità co..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 65/ 66/ 67


Art.65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l' ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alla due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni Membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.



Copertina libro di poesie "Lanterna sul Mondo" di Restivo Calogero

giovedì 20 gennaio 2011

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...: "Art. 32 1. - I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche, esistenti , sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che ..."

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 32 / 33

Art. 32


1. - I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche, esistenti
, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa
dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33

1. - Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni
dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie
di quelli indicati nell' articolo precedente.

2.- Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione : le foreste, che
a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario
del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, ed artistico,
da chiunque e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo regionale; gli edifici
destinati a sede di uffici pubblici della Regine coi loro arredi e gli altri beni desinati
a un pubblico servizio della regione.

mercoledì 19 gennaio 2011

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 30 / 31

Art. 30

1. - Il Presidente della Regione, anche su voto dell' Assemblea regionale, ed il
Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti
l' Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla
pubblicazione .

Art. 31

1.- Al mantenimento dell' ordine pubblico provvede il Presidente della Regione
a mezzo della Polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente
per l' impiego e utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione
può chiedere l' impiego delle forze armate dello Stato.

2.- Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi
di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo Regionale congiuntamente al
Presidente dell' Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando
siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

3.- Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo
Centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell' Isola dei funzionari di polizia.

4.- Il Governo regionale può organizzare corpi speciali corpi speciali di polizia
amministrativa per la tutele di particolari servizi e interessi.

martedì 18 gennaio 2011

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...

Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...: "1. - L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime. 2. - Decorsi otto giorni, senza che al Pre..."

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 29

1. - L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta
delle medesime.

2. - Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta
copia dell' impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dall' impugnazione, senza
che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell' Alta Corte sentenza
di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione.

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 63...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 63...: "Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute son pubbliche; tuttavia ciascuna delle..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.

Le sedute son pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento
a Camere riunite possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate
a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.