giovedì 20 gennaio 2011

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 32 / 33

Art. 32


1. - I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche, esistenti
, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa
dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33

1. - Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni
dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie
di quelli indicati nell' articolo precedente.

2.- Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione : le foreste, che
a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario
del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, ed artistico,
da chiunque e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo regionale; gli edifici
destinati a sede di uffici pubblici della Regine coi loro arredi e gli altri beni desinati
a un pubblico servizio della regione.

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