Art. 30
1. - Il Presidente della Regione, anche su voto dell' Assemblea regionale, ed il
Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti
l' Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla
pubblicazione .
Art. 31
1.- Al mantenimento dell' ordine pubblico provvede il Presidente della Regione
a mezzo della Polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente
per l' impiego e utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione
può chiedere l' impiego delle forze armate dello Stato.
2.- Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi
di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo Regionale congiuntamente al
Presidente dell' Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando
siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
3.- Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo
Centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell' Isola dei funzionari di polizia.
4.- Il Governo regionale può organizzare corpi speciali corpi speciali di polizia
amministrativa per la tutele di particolari servizi e interessi.
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