lunedì 24 gennaio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 68/69

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse e i voti dati nell' esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; nè può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell' atto di commettere un delitto per
il quale è obbligatorio il mandato o l' ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione
un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

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