mercoledì 12 gennaio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 56


La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione
di un deputato per ottantamila abitanti o per frazioni superiori a quarantamila.

Son eleggibili tutti gli elettori che il giorno delle elezioni hanno compiuto
i venticinque anni di età.


Articolo 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o
per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero si senatori inferiore a sei.
La Valle d' Aosta ha un solo senatore.



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