Il Presidente e gli Assessori regionali,oltre alle funzioni esercitate in base agli artt.12, 13 comma primo e secondo,19 comma primo,svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt,. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo
dello Stato.
2. - Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente , di fronte
all' Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.
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