giovedì 27 gennaio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è , secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

IL REGOLAMENTO STABILISCE PROCEDIMENTI ABBREVIATI per
i disegni di legge dei quali è chiamata l' urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l' approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni,anche permanenti, composte in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento delle sua approvazione definitiva,
il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con solo dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.


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