Art. 60
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della
Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
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