lunedì 31 gennaio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 73/74/75


A rt. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall' approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l' urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.

Art. 75

E' indetto referendum popolare per deliberare l' abrogazione, totale
o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
approvazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


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