lunedì 17 gennaio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 62/63


Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio o di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l' altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l' ufficio
di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l' Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei Deputati.


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