domenica 30 gennaio 2011

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 42 / 43

Art. 42

1.- L' Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici,
restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell' Assemblea
regionale, che avrà luogo, a cura del governo dello Stato, entro tre mesi dalla
approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale
politica dello Stato.

2.- Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di
nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il nemero
dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43

1.- Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall' Alto Commissario
della Siciclia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative
al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè le norme
per l' attuazione del presente Statuto.

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