lunedì 28 febbraio 2011

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Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.127...: "Art. 127 Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del ..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.127/128/129

Art. 127

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario
che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali
o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato
per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella
di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte
decide di chi sia la competenza.

Art. 128

Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati
da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

Art. 129

Le Provincie ei Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale
e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

domenica 27 febbraio 2011

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Blog di Calogero Restivo: Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Re...: "Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.121/...: 'Art.121 Sono organi della Regione: il Consiglio re..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.124/125/126

Art. 124

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo stato e le coordina
con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 125

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato,
in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito,
al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da leggi della Repubblica. Possono isituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Il Consiglio Regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo
di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o
violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della REPUBBLICA.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili,
da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

sabato 26 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.121/...

Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.121/...: "Art.121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le..."

-La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.121/122/123

Art.121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alla Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

IL Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Art. 122

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad
una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i
propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra
i suoi componenti.

Art. 123

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della
Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del refendum su leggi
e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, ed è approvato con legge delle Repubblica.

venerdì 25 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art118/...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art118/...: "Art.118 Spettano alla Regine le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclu..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art118/119/120

Art.118

Spettano alla Regine le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono
essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle provincie,ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, valendosi dei loro uffici.

Art. 119

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti
da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato,delle
Provincie e dei Comuni.

Alle Regioni sono tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite
con leggi della Repubblica.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
fra le regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

giovedì 24 febbraio 2011

Come posso fare in modo che il mio blog venga caricato più rapidamente?

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Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.117...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.117...: "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.117

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano
in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
Circoscrizioni comunali;
Polizia locale urbana e rurale;
Fiere e mercati;
Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
Musei e biblioteche di enti locali;
Urbanistica;
Turismo e industria alberghiera;
Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
Navigazione e porti lacuali;
Acque minerali e termali;
Cave e torbiere;
Caccia;
Pesca nelle acque interne;
Agricoltura e foreste;
Artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.

Agrigento Tempio della Concordia

mercoledì 23 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.114/115/116

Art.114

La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.

Art. 115

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati nella Costituzione.

Art. 116

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino Alto Adige, al Friuli- Venezia Giulia
e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

REGALPETRA LIBERA ((( blog Racalmuto))): Il poeta racalmutese Calogero Restivo, vive a Cata...

REGALPETRA LIBERA ((( blog Racalmuto))): Il poeta racalmutese Calogero Restivo, vive a Cata...: "Abbiamo incontrato un amico speciale. Il poeta racalmutese che vive a Catania. E' Calogero Restivo, nato a Racalmu..."

martedì 22 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.11/1...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.11/1...: "Art.111 Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provve..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.11/112/113

Art.111

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso
in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art.113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

lunedì 21 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art108/...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art108/...: "Art.108 Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art108/109/110

Art.108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano alla
amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della pulizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relati alla giustizia.

domenica 20 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.105...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.105...: "Art. 105 Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell' ordinamento giudiziario, le assunzioni..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.105/106/107

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell' ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull' ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni
di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.

sabato 19 febbraio 2011

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Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.103...: "Art. 103 Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confron..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.103/104

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche
dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i
reati militari commessi da appartenenti alle forze armate..

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento
in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
immediatamente eleggibili.

Non posso, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

venerdì 18 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.101...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.101...: "Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. ..."

Blog di Calogero Restivo: Nascita del Tricolore, la storia del nostro vessil...

Blog di Calogero Restivo: Nascita del Tricolore, la storia del nostro vessil...: "Nascita del Tricolore, la storia del nostro vessillo nazionale - Sapere.it"

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.101/102

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull' ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.

Nascita del Tricolore, la storia del nostro vessillo nazionale - Sapere.it

Nascita del Tricolore, la storia del nostro vessillo nazionale - Sapere.it

giovedì 17 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.99/...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.99/...: "Art. 99 Il Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti ..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.99/100

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,
in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo
le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l' iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell' amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei lo componenti di fronte
al Governo.

mercoledì 16 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: Libro di Poesie pubblicato da Calogero Restivo.

Blog di Calogero Restivo: Libro di Poesie pubblicato da Calogero Restivo.

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.99/100


Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto,nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura
che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e
di tutela della giustizia nell' amministrazione.
La Corte dei conti esercita il comtrollo preventivo di leggittimità sugli atti del
Governo, er anvhe quello successivo sulla gestione del bilancio dello Statr. Partecipa
nei casi e nella forma stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordianaria



lunedì 14 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 97/ 98

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l' imparzialità dell' amministrazione.

Nell' ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se
non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Quel pomeriggio di un giorno da satira: Donne, avete fatto piangere la Santanchè, perché?

Quel pomeriggio di un giorno da satira: Donne, avete fatto piangere la Santanchè, perché?: "'Le donne! Prima gli dicono di sì, e poi gli fanno le corna. Ma io non lo tradirò mai!' Santanchè: 'In piazza oggi non una manifestazione ..."

Ultimo libro di Poesie di Calogero Restivo.

Primo Libro di Poesie pubblicato da Calogero Restivo.

Libro di Poesie pubblicato da Calogero Restivo.

Libro di Poesie pubblicato da Calogero Restivo. Comprende le prime composizioni.

Libro di Poesie pubblicato da Calogero Restivo; dedicato alla "sua" Racalmuto.

sabato 12 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 95...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 95...: "Art. 95 Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica ge..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 95/96


Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l' unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all' ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l' organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato
d' accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell' esercizio
delle loro funzioni.


Quel pomeriggio di un giorno da satira: L'ultima foto osé del Berlusca che ci prova pure c...

Quel pomeriggio di un giorno da satira: L'ultima foto osé del Berlusca che ci prova pure c...: "Berlusconi: 'Vedrai, insieme ci divertiremo un mondo!' Storace: 'Sì, ma niente bunga bunga!' Berlusconi, in una lettera inviata a Francesc..."

venerdì 11 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.92/...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.92/...: "Art.92 Il Governo delle Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.92/93/94

Art.92

Il Governo delle Repubblica è composto del presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale .

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d' entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla sua presentazione.

giovedì 10 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.90?...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.90?...: "Art. 90 Il Presidente della Repubblica non è responsabile d..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.90?91


Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell' esercizio delle sue funzioni, tranne che per altro
tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suo membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


mercoledì 9 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. ...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. ...: "Art. 88 Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Pres..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 88/89


Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri




martedì 8 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 8...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 8...: "Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l' unità nazionale. Può inviare messa..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 87



Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta
l' unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alla Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l' autorizzazione delle camere.


lunedì 7 febbraio 2011

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Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 8...: "Art. 85 Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della C..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 85/86

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono porogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica il Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggiore termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione.

domenica 6 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: A Varia

Blog di Calogero Restivo: A Varia: "Tu vuoi operato uno strappo scorrere a ritroso il tempo trascorso ma non dimenticato. Richiamare fasci di luce come in teatro per l' ultim..."

A Varia


Tu vuoi
operato uno strappo
scorrere a ritroso il tempo
trascorso
ma non dimenticato.

Richiamare fasci di luce
come in teatro
per l' ultimo a solo
sul nostro amore
che tu dici risorto.

Ma lo notte
ed il buio
che sempre l' accompagna
non è nel tempo
che uccide le speranze
è in noi.

La luce
ne scopre la desolazione

Da " Rahal Mauth ed altre" volume di poesie
di Calogero Restivo Ed. Il mio libro.it






venerdì 4 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.83/...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.83/...: "Art. 83 IL Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in sedut..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.83/84


Art. 83

IL Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.

All' elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modio che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d' Aosta ha un solo delegato.

L' elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L' ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.

L' assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.




giovedì 3 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.79/8o/81/82

Art.79

L'Amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su
legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta
di delegazione.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L' esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi .
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.

Art.82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata
in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell' autorità giudiziaria.

mercoledì 2 febbraio 2011

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.76/...

Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.76/...: "Art. 76 L' esercizio della funzione legislativa non può delegato al Governo se no..."

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.76/77/78


Art. 76

L' esercizio della funzione legislativa non può delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall' inizio, se non sono converti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari.