venerdì 4 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.83/84


Art. 83

IL Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.

All' elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modio che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d' Aosta ha un solo delegato.

L' elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L' ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.

L' assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.




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