sabato 19 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.103/104

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche
dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i
reati militari commessi da appartenenti alle forze armate..

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento
in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
immediatamente eleggibili.

Non posso, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

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