domenica 27 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.124/125/126

Art. 124

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo stato e le coordina
con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 125

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato,
in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito,
al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da leggi della Repubblica. Possono isituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Il Consiglio Regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo
di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o
violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della REPUBBLICA.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili,
da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

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