Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l' imparzialità dell' amministrazione.
Nell' ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se
non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
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