venerdì 11 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.92/93/94

Art.92

Il Governo delle Repubblica è composto del presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale .

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d' entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla sua presentazione.

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