Art. 99
Il Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,
in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo
le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l' iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell' amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei lo componenti di fronte
al Governo.
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