Art.114
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati nella Costituzione.
Art. 116
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino Alto Adige, al Friuli- Venezia Giulia
e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
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