Art.79
L'Amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su
legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta
di delegazione.
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
Art. 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L' esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi .
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.
Art.82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata
in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell' autorità giudiziaria.
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