giovedì 24 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.117

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano
in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
Circoscrizioni comunali;
Polizia locale urbana e rurale;
Fiere e mercati;
Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
Musei e biblioteche di enti locali;
Urbanistica;
Turismo e industria alberghiera;
Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
Navigazione e porti lacuali;
Acque minerali e termali;
Cave e torbiere;
Caccia;
Pesca nelle acque interne;
Agricoltura e foreste;
Artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.

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