Art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario
che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali
o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato
per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella
di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte
decide di chi sia la competenza.
Art. 128
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati
da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129
Le Provincie ei Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale
e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
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