giovedì 10 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.90?91


Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell' esercizio delle sue funzioni, tranne che per altro
tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suo membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


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