Art.108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano alla
amministrazione della giustizia.
Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della pulizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relati alla giustizia.
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