mercoledì 2 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art.76/77/78


Art. 76

L' esercizio della funzione legislativa non può delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall' inizio, se non sono converti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari.



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