Art. 37
1.- Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede
centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti
e impianti, nell' accertamento dei redditi viene determinata la quota del
reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
2.- L' imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa
dagli organi di riscossione della medesima.
Art. 38
1.- Lo Stato verserà annualmente alla Regione a titolo di solidarietà
nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella
esecuzione di lavori pubblici.
2.- Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei
redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.
3.- Si procederà ad una revisione quinquennale della dette assegnazione
con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.
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