Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, senti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e le istituzione di nuove Provincie
nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei
Comuni, senta la stessa Regione.
La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
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