Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni,
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri, a norma
di Costituzione.
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dai Presidenti della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune
e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrativa.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni ordinarie ed amministrative
, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni di esercizio.
La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le
norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente eleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e
con ogni carica o ufficio indicato dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri.
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore.
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