Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.
Art. 71
L' iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l' iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
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