Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi,e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione
da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
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