Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse e i voti dati nell' esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; nè può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell' atto di commettere un delitto per
il quale è obbligatorio il mandato o l' ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione
un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
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