Art. 41/bis
1.- Le disposizioni relative alla forma di Governo di cui all' articolo 9,
commi primo, secondo e quarto, e all' articolo 10, dopo la loro prima applicazione,
possono essere modificate con legge approvata all' Assemblea regionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
2.- Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e
diretto, restano ferme le disposizioni d cui all' articolo 9, commi primo, secondo e
quarto e all' articolo 1o.
3.- Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall' Assemblea regionale,
l' Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l' impossibilità
di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni
del Presidente stesso.
Art. 41/ ter
1.- Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento
stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
2.- L' iniziativa appartiene anche all' Assemblea regionale.
3.- I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o
parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all Assemblea
regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
4.- Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte
a referendum nazionale.
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