domenica 23 gennaio 2011

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 34/35 /36


Art. 34

1.- I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in
proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35

1.- Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti
con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36

1.- Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi
patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2.- Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate
dei tabacchi e del lotto.


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