Art.136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge
o di un atto avente forma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, le garanzie di indipendenza
dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
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