domenica 23 gennaio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 65/ 66/ 67


Art.65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l' ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alla due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni Membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.


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