Art. 26
1.- L' Alta Corte, giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori
regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dalla
Assemblea regionale.
Art. 27
1.- Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso la
Alta Corte i giudizi di cui gli art. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza
di accuse da parte dell' Assemblea regionale.
Art. 28
1.- Le leggi dell' Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall' approvazione
al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle
davanti l' Alta Corte.
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