Art. 24
1. E' istituita in Roma un' alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre
il Presidente ed il Procuratore Generale nominati in pari numero dalle Assemblee
legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza
in materia giuridica.
2.- Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa
Alta Corte.
3. - L'onere finanziario riguardante l' Alta Corte è ripartito egualmente
fra lo Stato e la Regione.
Art. 25
1. - L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità :
a) delle leggi emanate dall' Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto
ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.
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