sabato 15 gennaio 2011

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 24 e 25

Art. 24

1. E' istituita in Roma un' alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre
il Presidente ed il Procuratore Generale nominati in pari numero dalle Assemblee
legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza
in materia giuridica.

2.- Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa
Alta Corte.

3. - L'onere finanziario riguardante l' Alta Corte è ripartito egualmente
fra lo Stato e la Regione.

Art. 25

1. - L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità :

a) delle leggi emanate dall' Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto
ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

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