lunedì 29 novembre 2010

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 12


1.- L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell' Assemblea
regionale. Il ppopolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L' iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentsativi di almeno ilo 10 per cento della popolazione siciliana, o
ad almeno tre consigli provinciali.

2 .-. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di
iniziativa popolare e dei consigli comunali e provinciali e sono determinati i tempi entro cui l' Assemblea
regionale si pronuncia sui progetti stessi;

3.- I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la
partecipazione delle rappresentanze degli interssi professionali e degli organi tecnici regionali.

4.- I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall' Assemblea regionale sono
emanati dal Governo regionale.


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