1.- Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo
dello Stato lo scioglimento dell' Assemblea regionale per persistente
violazione del presente Statuto.
2.- Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione
delle Assemblee legislative dello Stato.
3.- L' ordinaria amministrazione della Regione è affidata ad una Commissione
straordinaria di tre membri, nominata dal Governo Nazionale su
designazione delle stesse Assemblee legislative.
4. - Tale Commissione indice le nuove elezioni per la Assemblea regionale nel
termine di tre mesi.
5.- Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza
delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione
del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto,
che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi
violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di
sicurezza nazionale.
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