mercoledì 24 novembre 2010

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 43



A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente
o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, alla Stato, ad
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese
o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a
fonti di energia o a situazione di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.

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