giovedì 25 novembre 2010

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 44


Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire
equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo
e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la media e la piccola proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

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