giovedì 4 novembre 2010

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 39



L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme
stabilite dalla legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.


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