1.- L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta
dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in
discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione.
Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla
nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
2.- In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di
morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale
elezione dell' Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i
successivi.
Nessun commento:
Posta un commento