mercoledì 24 novembre 2010

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 9


1. - Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto
contestualmente all'elezione dell ' Assemblea regionale.
2.- Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui
un vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3 .- In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente
Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione,
di nomina e di revoca degli Assessori, l'eventuali incompatibilità con l'ufficio
di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonchè i rapporti
tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale, e il Presidente della Regione.
4.- La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non
più di due mandati consecutivi.
5.- La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori.
Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

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