1.- Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano
la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea regionale, secondo modalità
con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
2.- Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data
delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
3.- Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo
Governo regionale i Presidenti e gli Assessori possono compere atti di ordinaria
amministrazione.
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