martedì 16 novembre 2010

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 42



La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato,
ad enti o privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina
i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere , nei casi preveduti dalla legge,e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.

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