mercoledì 3 novembre 2010

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 38



Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all' assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e allo
avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.


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