Solitudine C'è vita forse al di là di queste quattro pareti assediate da larghi viali di città che non hanno anima nè pensieri ma solo ombre che s'incontrano senza vedersi. Una sirena nella notte lacera il silenzio.
lunedì 17 gennaio 2011
La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 62/63
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio o di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l' altra.
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l' ufficio
di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l' Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei Deputati.
Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: 2...
Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: 2...: "Art. 26 1.- L' Alta Corte, giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di c..."
Lo Statuto della regione Siciliana Art: 26/27/28
Art. 26
1.- L' Alta Corte, giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori
regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dalla
Assemblea regionale.
Art. 27
1.- Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso la
Alta Corte i giudizi di cui gli art. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza
di accuse da parte dell' Assemblea regionale.
Art. 28
1.- Le leggi dell' Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall' approvazione
al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle
davanti l' Alta Corte.
1.- L' Alta Corte, giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori
regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dalla
Assemblea regionale.
Art. 27
1.- Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso la
Alta Corte i giudizi di cui gli art. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza
di accuse da parte dell' Assemblea regionale.
Art. 28
1.- Le leggi dell' Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall' approvazione
al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle
davanti l' Alta Corte.
sabato 15 gennaio 2011
Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 60...
Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 60...: "Art. 60 La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascun..."
La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 60 e 61
Art. 60
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della
Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della
Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...
Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...: "Art. 24 1. E' istituita in Roma un' alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore Generale no..."
Lo Statuto della regione Siciliana Art: 24 e 25
Art. 24
1. E' istituita in Roma un' alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre
il Presidente ed il Procuratore Generale nominati in pari numero dalle Assemblee
legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza
in materia giuridica.
2.- Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa
Alta Corte.
3. - L'onere finanziario riguardante l' Alta Corte è ripartito egualmente
fra lo Stato e la Regione.
Art. 25
1. - L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità :
a) delle leggi emanate dall' Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto
ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.
1. E' istituita in Roma un' alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre
il Presidente ed il Procuratore Generale nominati in pari numero dalle Assemblee
legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza
in materia giuridica.
2.- Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa
Alta Corte.
3. - L'onere finanziario riguardante l' Alta Corte è ripartito egualmente
fra lo Stato e la Regione.
Art. 25
1. - L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità :
a) delle leggi emanate dall' Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto
ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.
Iscriviti a:
Post (Atom)