lunedì 6 dicembre 2010

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 14


1.- L' Assemblea , nell'ambito della regione e nei limiti delle leggi
costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e
industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la
legislazione esclusiva sulle seguenti materie :
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici ;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola e industriale;
valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle
attività commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse
prevalentemente nazionale;
h ) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di
interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m ) pubblica beneficenza e opere pie;
n ) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio;
conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
o )regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p ) ordinamento degli uffici e degli enti regionali ;
q ) ststo giuridico e d economico degli impiegati e funzionari della Regione,
in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r ) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie ;
s ) espropriazione per pubblica utilità.

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