1.- Le leggi di cui all' art.3, primo comma, all'art. 8/bis, all'art. 9 , terzo comma e
all' art. 41/bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista
da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne
faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei
componenti l'Assemblea Regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata
se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
2.- Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti
l' Assemblea Regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli degli aventi diritti al
voto per l'elezione dell' Assemblea Regionale.
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